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Le principali modifiche riguardano: le definizioni urbanistiche ed edilizie riportate all’articolo 2 e quelle degli interventi edilizi all’articolo 4, per le quali il Regolamento rimanda alle definizioni di legge, senza riportarle o citarle testualmente; l’attività edilizia libera, che è stata riordinata secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 19/2009, art. 16 e 16bis; il frazionamento delle unità immobiliari residenziali del centro città non più assoggettato al reperimento di un posto auto ogni unità immobiliare aggiuntiva al fine di agevolare il recupero edilizio di edifici nel centro storico; la verifica delle pertinenze urbanistiche dei fabbricati (art. 3), per la quale viene aggiornata la data di riferimento indicando il 25/07/2011, che corrisponde alla data di adozione del nuovo PRGC; l’aggiornamento in riferimento agli edifici e agli ambiti urbani tutelati, in quanto la disciplina delle architetture del ‘900 era stata rinnovata dagli articoli dal 30 al 35 delle Norme di attuazione del nuovo PRGC e dalle schede dell’appendice n. 5 (come introdotte dalla variante n. 5 al nuovo PRGC); l’organizzazione dello Sportello Unico digitale dell’edilizia, che dà attuazione a una nuova gestione dei procedimenti basata sulla digitalizzazione in coerenza con gli obiettivi di una Pubblica Amministrazione digitale in grado di promuovere e agevolare anche nuove forme di lavoro orientate al telelavoro; la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale.

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Di Redazione 1

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